La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 2 luglio 2024, ha rigettato il ricorso di Findomestic Banca S.p.A. e confermato la decisione del Tribunale di Ancona n. 73/2022, stabilendo che i costi delle polizze assicurative, contestuali ai contratti di finanziamento e necessarie per ottenere il credito, devono essere inclusi nel calcolo del TAEG. La Corte ha ritenuto non provata la natura facoltativa delle polizze, sottolineando la loro finalità di garantire il rimborso del finanziamento e la connessione negoziale con i contratti di prestito. Findomestic è stata condannata al pagamento delle spese processuali del grado di appello.