Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 30 marzo 2023, ha condannato IBL Banca S.p.A. a rimborsare 1.045,51 euro a un cliente per costi non maturati in seguito all’estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. Il giudice ha dichiarato nulla la clausola contrattuale che escludeva il rimborso dei costi di gestione e di attivazione del servizio, ritenendola in contrasto con l’art. 125-sexies TUB e il diritto comunitario. Le somme dovranno essere restituite applicando il criterio proporzionale pro rata temporis. La banca è stata inoltre condannata a pagare le spese legali.