L’opposizione a decreto ingiuntivo è un’azione legale volta a contestare un decreto ingiuntivo emesso da un giudice nei confronti di un debitore, che ritenga ingiusta la condanna ed impugna il decreto emesso nei suoi confronti.
L’opposizione va proposta con atto di citazione davanti all’ufficio giudiziario che ha emesso il decreto nel termine di 40 giorni dalla notifica o in quello minore o maggiore fissato dal giudice, e va notificato al ricorrente. La disciplina dell’opposizione nel procedimento monitorio è contenuta nell’art. 645 c.p.c..
Ai fini dell’opposizione a decreto ingiuntivo è essenziale il puntuale esame del fascicolo monitorio, ossia l’insieme dei documenti allegati al ricorso per Decreto Ingiuntivo. Infatti, nel fascicolo depositato dalla banca unitamente al ricorso per opposizione a decreto ingiuntivo sono depositati tutti i documenti in base ai quali il Tribunale concede l’ingiunzione di pagamento. Soltanto attraverso una perizia bancaria econometrica è possibile evidenziare le criticità dei documenti depositati con il ricorso per decreto ingiuntivo quale prova del credito.
L’atto di precetto è l’atto che da inizio all’esecuzione forzata ed è disciplinato dall’Art. 480 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Secondo tale norma “il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni”. Ciò vuol dire che il debitore ha 10 giorni di tempo per procedere al pagamento di quanto richiesto, prima che l’esecuzione forzata possa avere effettivamente inizio. Il pignoramento è il successivo vincolo giuridico che viene posto ai beni del debitore.
L’opposizione al precetto insieme all’opposizione all’esecuzione è uno delle due possibilità che il codice di procedura civile prevede a tutela del debitore assoggettato all’esecuzione.
L’opposizione al precetto è una opposizione preventiva, poiché si propone ad esecuzione non ancora iniziata e deve essere proposta mediante atto di citazione supportato da adeguata relazione tecnico – contabile comprovante che il credito intimato dalla banca non corrisponde al vero davanti al giudice designato ai sensi dell’art. 480 comma 3, c.p.c., entro il termine di venti giorni dalla notifica dell’atto che si assume essere viziato o irregolare.
Se hai ricevuto una notifica di atto giudiziario dalla banca valuta se sia possibile opporsi, spesso, le illegittimità sui rapporti bancari sono tali da poter contestare totalmente il credito presunto vantato dalla banca.
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