Il Leasing è il contratto mediante il quale il locatore (intermediario finanziario) si impegna ad acquistare un bene mobile o immobile, e di concederlo in locazione all’utilizzatore con il patto che alla fine della locazione finanziaria esso potrà esercitare il diritto di riscatto ed acquisirne la proprietà. Il contratto di leasing può prevedere l’applicazione di un tasso di interesse fisso, variabile o misto. L’art.117 co.8 T.U.B. prevede che in contratto debba essere riportato il T.I.R. (tasso interno di rendimento) in luogo del T.A.N. (Tasso nominale annuo). Il TIR (Tasso Interno di Rendimento), secondo la definizione di Banca d’Italia rappresenta, il tasso composto annuo che eguaglia il capitale finanziato ai pagamenti corrisposti nei distinti canoni, compreso il prezzo del riscatto. Esso differisce dal Il Tan – tasso nominale annuo) che rappresenta il parametro annuale impiegato nell’algoritmo di calcolo relativo al periodo di maturazione degli interessi (mensile, trimestrale, ecc). Entrambi i parametri:TAN/TIR hanno “sempre” come riferimento l’anno.
Per una cadenza annuale dei pagamenti i due tassi, TIR e TAN, coincidono “capitalizzazione annuale”, mentre, per una cadenza dei pagamenti infrannuale, “capitalizzazione composta” il TIR, nel valorizzare l’onere figurativo dell’anticipato pagamento rispetto alla cadenza annuale, assume un valore maggiore.
I contratti di leasing sono in genere utilizzati per la costruzione di opifici industriali, artigianali, per alberghi, uffici, immobili in genere, per l’acquisto di macchinari, attrezzatture, impianti, gru, escavatori, camion, automobili, siloveicoli, barche, yacht, ecc.-
I contratti di finanziamento e/o di prestito personale, sono denominati in tecnica bancaria “mutui chirografari”, si distinguono dai rapporti di mutuo ipotecario per l’assenza di garanzie reali; la banca concede delle somme di denaro al mutuatario o per l’acquisto di specifici beni o servizi “finanziamenti finalizzati” come per l’acquisto dell’automobile o per pura liquidità e per sue esigenze personali.
In genere i tassi applicati su tali finanziamenti sono normalmente più elevati, rispetto al tasso applicato per i mutui ipotecari proprio per l’assenza di garanzie.
Tale tipologia di contratti di finanziamento ricade nella categoria “credito al consumo”. Il credito ai consumatori è un finanziamento per acquistare beni e servizi importanti per sé o per la propria famiglia – un’auto, un elettrodomestico, un corso di lingue – oppure per affrontare situazioni in cui è necessario disporre di denaro liquido. Il “consumatore” è infatti una persona che acquista per le sue esigenze private, non per quelle professionali.
Il finanziamento può andare da 200 a 75.000 euro ed è concesso da una banca o da una società finanziaria autorizzata, anche attraverso un fornitore di beni o servizi quale il negoziante o il concessionario auto.
Il Leasing è un contratto in cui il locatore acquista un bene e lo concede in locazione all’utilizzatore, con diritto di riscatto alla fine del periodo. Esistono vari tipi di leasing con tassi di interesse TIR e TAN. I mutui chirografari sono prestiti senza garanzie reali, mentre i mutui ipotecari offrono un immobile come garanzia. Le criticità nei contratti possono includere usura contrattuale, anatocismo, capitalizzazione composta degli interessi e tasso floor. Per verificare la regolarità del contratto, richiedi una verifica preliminare senza impegno. La perizia sui contratti quantifica il potenziale importo ripetibile e le criticità basate sulla documentazione contrattuale e sulla normativa vigente.
In particolare, con il mutuo ipotecario il contraente si impegna a restituire la somma presa in prestito dalla banca fornendo come garanzia un immobile. In genere, il mutuo ipotecario, si stipula per l’acquisto della prima casa, sono frequenti i casi di stipula per ristrutturazione di pregressi debiti o altro.
Le criticità contrattuali che si riscontrano più frequentemente nei contratti sopra riportati sono:
- usura contrattuale “ab origine” – interessi usurari violazione ex L. 108/96;
- presenza di anatocismo e/o di costi occulti;
- capitalizzazione composta degli interessi in luogo di quella semplice, art. 821 c.c., nonchè anticipata esazione degli interessi, violazione ex art.1194 c.c. E 1195 C.C..art.ART.117 T.u.b.;
- mancata esplicitazione contrattuale del criterio di imputazione degli interessi
- tasso floor;
- la presenza di derivati posti a copertura delle fluttuazioni del tasso di interesse – assenza di scopo-
- indeterminatezze del tasso di interesse e applicazione di interessi ultralegali violazione ex art.1284 c.c. e art 117 TUB COMMA 4 E 7;
- mancata esplicitazione in contratto del TAE – tasso effettivo annuo- art.117 TUB
- USURA del TASSO di interesse MORATORIO;
- Mancata attualizzazione del prezzo di riscatto- per i contratti di leasing-;
- VIOLAZIONE OBBLIGHI DI TRASPARENZA -solo per i contratti di credito al consumo – violazione ex art.117 co 4 e 7 ed applicazione tasso Bot
- Nullità della clausola del Taeg solo per i contratti di credito al consumo – violazione ex art.117 co 4 e 7 – ricalcolo del piano di ammortamento con applicazione del tasso Bot in luogo di quello corrispettivo.
SE hai dubbi sul regolarità del tuo contratto di finanziamento/mutuo/leasing rivolgiti ad un professionista esperto richiedi senza alcun impegno la verifica preliminare del tuo contratto di finanziamento.
In presenza di illegittimità e/o di criticità contrattuali è possibile far valere la nullità del contratto di finanziamento, ovvero la nullità della clausola determinativa degli interessi, in base alla illegittimità contrattuale accertata.
Potrai ottenere così:
- In caso di nullità del contratto di finanziamento la restituzione di tutti gli interessi corrisposti e se il tuo finanziamento è ancora in essere, non dovrai più corrispondere alcun interesse nemmeno sulle rate a scadere;
- Nullità della clausola determinativa degli interessi, in tal caso il piano di ammortamento viene ricalcolato applicando il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione.
Documentazione necessaria per richiedere un’analisi preventiva
- Contratto completo di mutuo/finanziamento /leasing + allegati, se stipulati a tasso variabile è necessario fornire anche un estratto delle rate pagate dall’inizio del periodo di ammortamento fino alla data dell’analisi.
- La perizia su leasing, mutuo, finanziamento predisposta dai nostri professionisti quantifica esattamente per ciascun contratto il potenziale importo ripetibile, oggetto di rimborso da parte della banca evidenziando analiticamente e dettagliatamente le criticità, le illegittimità e le irregolarità bancarie accertate sulla base della documentazione contrattuale, contiene altresì numerosi e puntuali richiami sia alla Banca d’Italia sia a formule di matematica finanziaria e ad elementi di tecnica bancaria alla normativa di settore applicabile, al Testo Unico Bancario sia alla maggioritaria giurisprudenza di legittimità e di merito dei principali Tribunali Italiani.