Il Collegio di Torino dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), con decisione n. 16431/2018, ha accertato la nullità della clausola TAEG di un contratto di prestito personale stipulato con Agos Ducato S.p.A., rilevando che il costo della polizza assicurativa obbligatoria non era stato incluso nel calcolo del TAEG contrattuale. Il giudice ha stabilito che la banca dovrà rideterminare il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo previsto dall’art. 124, comma 5, del TUB e restituire l’eccedenza percepita dal cliente. Agos Ducato è stata inoltre condannata al pagamento di 200 euro alla Banca d’Italia per le spese della procedura e di 20 euro al ricorrente per il rimborso del contributo versato.