Il Tribunale di Roma, con sentenza del 21 ottobre 2023, ha condannato IBL Banca S.p.A. a restituire a un cliente tutti i costi sostenuti, inclusi quelli up front e i costi di intermediazione, relativi a un contratto di finanziamento estinto anticipatamente. Il giudice ha stabilito che il criterio di calcolo proporzionale pro rata temporis deve essere applicato per determinare il rimborso, dichiarando nulle le clausole contrattuali che limitavano i diritti del consumatore. La banca è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali.